Superamento del periodo di comporto - Licenziamento
Il periodo di comporto è il lasso di tempo - stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità - in cui il lavoratore subordinato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. La Corte d'Appello di Milano - in accoglimento della domanda di nullità del licenziamento del lavoratore per asserito superamento del periodo di comporto, avanzata da codesto Studio - nel caso in esame ha condiviso il principio giurisprudenziale per il quale il datore non ha l'onere di specificare dettagliatamente le giornate di assenza del dipendente ma se lo fa (come nel caso di specie, visto che nella lettera di recesso era stato allegato un prospetto indicante le assenze effettuate) non può poi, solo in giudizio, riferirsi ad un periodo diverso e maggiore che lui stesso non ha preso in alcuna considerazione al momento in cui ha ritenuto di disporre il licenziamento.
Leggi tuttoResponsabilità medica chirurgia plastico-ricostruttiva
La Sentenza è relativa al caso di una giovane donna, affetta da carcinoma al seno, sottoposta ad intervento di mastectomia (asportazione chirurgica della mammella). Eliminato il tumore, la struttura programmava due interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che - tuttavia - si rivelavano scelti in base a tecnica erronea nonché maldestramente eseguiti, determinando un risultato finale fallimentare. L’esito antiestetico dell’attività dei chirurghi, peraltro, si ripercuoteva pesantemente sulla paziente anche a livello psicologico. L’attività dello Studio Legale Tacchi & Tosini - supportata da quella del medico-legale di parte - conduceva il Tribunale di Busto Arsizio ad accertare la responsabilità dell'ente ospedaliero e ad accogliere integralmente la domanda risarcitoria svolta dalla paziente, riconoscendo altresì la cd. “personalizzazione” del danno. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d'Appello di Milano.
Leggi tuttoResponsabilità medico chirurgo - urologica
La pratica nasce in ragione di un intervento urologico mal praticato a paziente con precedenti problemi.
Il medico urologo decideva di "ricavare" l'espansione dei canali urinari a mezzo di uretrotomo con il quale penetrava alla cieca determinando la creazione di una falsa via, lo spandimento di liquidi e ininterrotte infezioni che porteranno il paziente - i cui problemi ad urinare e le infezioni potranno essere risolti solo con successivo intervento posto in essere in altro ospedale - alla perdita di un testicolo ed alla totale impotenza all'età di circa cinquantacinque anni.
L'attività legale - di concerto con quella del medico legale - si è indirizzata a far emergere la responsabilità dell'urologo ed a far ottenere il risarcimento del danno patito dal paziente e dalla moglie (in qualità di prossimo congiunto che ha dovuto subire la grave menomazioni della vita di relazione).
La causa si concludeva con l'accoglimento della domanda, portando all'accertamento della responsabilità dell'ente ospedaliero ed alo risarcimento del danno biologico e morale ed alla vita di relazione dei due attori.
Patto di prova - Licenziamento
Il "patto di prova" ed il licenziamento del dipendente in tale periodo sono sempre legittimi? Sempre più frequentemente l'assunzione di un dipendente da parte di un'azienda avviene con la previsione di un preliminare periodo di prova (cosiddetto "patto di prova"), durante il quale lavoratore e datore di lavoro possano misurare a vicenda la convenienza del rapporto ed eventualmente recedere dal medesimo se non soddisfatti. Perché tale patto sia valido, tuttavia, lo stesso deve prevedere in forma scritta le specifiche mansioni assegnate al dipendente, in modo che l'oggetto del test sia chiaro e definito. Il Tribunale di Como - in accoglimento totale della domanda di nullità del patto di prova, illegittimità del licenziamento del dipendente e conseguente risarcimento del danno avanzata dallo Studio Tacchi&Tosini - chiarisce con precisione caratteristiche e confini di tale patto.
Leggi tuttoResponsabilità medico ostetrico - ginecologica
La pratica riguardava una neonata venuta alla luce senza funzioni celebrali e poi rianimata e salvata dagli specialisti dell'ospedale di Varese (ente distinto rispetto a quello convenuto nel giudizio risarcitorio). La grave ipossia era da attribuire al comportamento negligente del personale in servizio al momento del parto della madre, personale che ometteva il corretto controllo del feto e l'ipossia già in atto. Il ritardo nel riscontrare l'ipossia veniva peraltro aggravato dalla scelta imperita di non operare immediatamente il taglio cesareo, ma estrarre il feto a mezzo di ventosa (con perdita di un'ulteriore mezz'ora). La bambina nasceva pertanto con una menomazione accertata poi in corso di causa pari al 90 % dell'integrità psico-fisica.
La richiesta risarcitoria - avente per presupposto l'accertamento della responsabilità medica per negligenza, imperizia, incuria - riguardava in primo luogo il danno fisico e psicologico patito dalla bambina, ma altresì il danno non patrimoniale della stessa ed il danno da perdita di chances lavorative (che è voce di danno patrimoniale futuro). Infine anche per i genitori veniva chiesto il risarcimento per il danno alla vita di relazione e per le gravi sofferenze di cui erano vittime. Tutte le domande venivano integralmente accolte dal Tribunale di Busto Arsizio che liquidava una cifra non lontana nel complesso a tre milioni di euro.
Successione di contratti a termine
Quando una serie di contratti a termine si trasforma in un contratto a tempo determinato? La risposta interessa migliaia di dipendenti ogni giorno, spesso costretti alla precarietà dalla continua stipula di brevi contratti. La Corte d'Appello di Milano - in accoglimento della domanda avanzata dallo Studio Tacchi&Tosini - evidenzia alcuni (tra i tanti) motivi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, fornendo altresì importanti chiarimenti circa i rigidi termini di impugnazione dei contratti a termine introdotti dal legislatore a partire dall'anno 2010.
Leggi tutto